Prima di fornire una precisa definizione di prestito cambializzato è necessario analizzare separatamente anche se brevemente i due elementi che compongono questa forma di finanziamento: il prestito e le cambiali.

Il prestito

Con la parola prestito viene indicata una somma di denaro che un soggetto, o meglio una banca o un istituto finanziario erogano un capitale ad un secondo soggetto che si impegna a rimborsarlo nel tempo generalmente su base mensile aumentato degli interessi e delle spese.

Come vedremo in seguito esistono diverse forme di prestito, alcune caratterizzate dalla modalità di rimborso del capitale, altre dalle categorie verso le quali sono rivolte. In ognuno di questi casi è bene sapere come poter calcolare il costo totale del prestito richiesto, ovvero l’ammontare esatto da restituire nell’arco di tempo stabilito.

Questo calcolo è effettuabile anche privatamente conoscendo il valore percentuale del TAEG ovvero il tasso annuo effettivo globale che ci permette appunto di conoscere l’esatta somma che suddivisa in rate mensili costituirà il costo effettivo del finanziamento.

L’altro indice che indica invece il tasso annuo nominale (TAN) fa riferimento esclusivamente alla quota di interessi che matura annualmente sul capitale al netto di spese.

Entrambi questi indici, secondo normativa devono essere specificati nei prospetti informativi e pubblicitari delle banche e degli istituti di credito e non possono superare i valori espressi nella legge 108/96 in materia di antiusura.

Le cambiali

Le cambiali rappresentano probabilmente il titolo di credito più vecchio della storia creditizia e analizzarle in toto sarebbe sicuramente argomento che richiede un sito dedicato. Per dovere di sintesi ci limiteremo esclusivamente a definire la cambiale come titolo di credito che  ha come funzione quello di differire nel tempo un pagamento.

E’ un titolo esecutivo dunque se il debitore (o trattario) non provvede entro i termini previsti al pagamento, il traente può richiedere il saldo attraverso il pignoramento dei beni fino ad un valore pari alla somma dovuta.

Definizione di prestito cambializzato

Analizzati dunque questi aspetti possiamo definire i prestiti cambializzati come prestiti che vengono regolati con scadenza mensile attraverso il pagamento di cambiali. Questa forma di finanziamento non è più molto utilizzata da banche ed istituti di credito proprio per l’esecutività dei titoli a garanzia del credito che metterebbero i soggetti eroganti nella condizione di procedere con pignoramenti immediati a fronte del mancato pagamento delle tratte.

Fanno ricorso a questa forma di credito quei soggetti che hanno subito segnalazioni al crif (cerntrale rischi finanziaria) essendo esonerati in fase di concessione del prestito dal controllo dei propri dati finanziari presso questo istituto.

Per accedere alla concessione di questi prestiti è necessario presentare delle garanzie, diverse per ogni banca o istituto finanziario ma che possono essere rappresentate ad esempio da un’assicurazione sulla vita per quanto riguarda i lavoratori autonomi, il trattamento di fine rapporto per un dipendente o la firma a garanzia di una terza persona, o garante

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Occupandoci su questo sito di prestiti che vengono rimborsati attraverso cambiali, è bene approfondire la conoscenza di quello che rappresenta forse il più antico dei prodotti finanziari attualmente sul mercato. Abbiamo già menzionato che l’uso della cambiale come promessa di pagamento trova le sue prime testimonianze secoli indietro e dunque in questo articolo ci concentreremo sugli aspetti prettamente tecnici.

Definizione di cambiale

La cambiale è un titolo di credito esecutivo attraverso la quale il pagamento di una somma dovuta viene rinviato nel tempo.

Tipi di cambiale

Essa può essere suddivisa in due categorie:

  • La cambiale tratta: con questo titolo il traente ordina al trattario il pagamento della somma dovuta al portatore della cambiale ed è conservata dal traente stesso.
  • Il pagherò: una promessa di pagamento fatta da chi lo emette nei confronti del beneficiario (o prenditore).

La cambiale è un titolo astratto, non avendo riferimenti specifici al rapporto tra le parti; è un titolo all’ordine; è un titolo formale e deve dunque presentare tutti i requisiti previsti dalla legge per essere valida; se in regola con il bollo è un titolo esecutivo, conferisce cioè in caso di mancato pagamento di procedere con la richiesta di un decreto ingiuntivo di pagamento.

Sebbene le cambiali siano disponibili in moduli prestampati esse assumo validità formale anche se scritte su fogli comuni comprendenti tutti i requisiti e il bollo.

Requisiti di una cambiale

  • Sul titolo deve essere specificato se si tratti di tratta o pagherò.
  • Deve essere presente un ordine o una promessa di pagamento a favore del portatore.
  • Si deve specificare chi è il soggetto destinato al pagamento del titolo.
  • Data di emissione della cambiale.
  • Nome e cognome del beneficiario.
  • Firma del traente o del’emittente.
  • Deve essere indicata una data di scadenza: nel caso in cui si ometta la cambiale potrà essere pagata a vista.
  • Luogo di emissione della cambiale: se non presente la cambiale si considera emessa nel luogo scritto accanto a quello del traente o emittente. Se anche questo dato fosse stato omesso, la cambiale sarebbe nulla.
  • Luogo di pagamento: come sopra in mancanza di questo dato si considererà la località indicata a fianco del nome del beneficiario; è possibile indicare anche il domicilio di una terza persona per il pagamento, in questo caso si parlerà di cambiale domiciliata.

Mancato pagamento del titolo cambiario

Il mancato pagamento di una cambiale, data la sua natura di tipo esecutivo, porterà al pignoramento dei beni. Un ufficiale giudiziario si recherà dall’inadempiente pignorando beni per un valore pari a quello dovuto.

Come abbiamo visto in linea generale l’estinzione di un prestito avviene nel tempo, regolando mensilmente e secondo le modalità concordate con la banca le rate (o cambiali nel caso di prestiti cambializzati) che compongono il finanziamento, in questo caso potremmo parlare di estinzione standard del finanziamento. Seguendo il normale corso di rimborso non sarà necessario presentare alcuna richiesta di estinzione del contratto, il quale cadrà automaticamente con il pagamento dell’ultima rata.

Diverse vicissitutidini possono portare alla volontà del cliente di estinguere anticipatamente un contratto di prestito stipulato con una banca, un istituto di credito o qualsiasi altro ente erogante come per esempio INPS o Inpdap. Se fino a qualche anno fa l’estinzione anticipata era una pratica effettuata a discrezione degli enti stessi, oggi è un’opzione garantita per legge al consumatore che, in qualsiasi momento, può decidere di estinguere completamente il proprio debito prima della sua naturale scadenza.

La richiesta dovrà essere presentata presso l’istituto al quale si è stipulato il contratto di prestito; nel caso di un rifinanziamento del prestito, se effettuato presso altro istituto, sarà il nuovo istituto a provvedere alla richiesta di estinzione anticipata.

Il totale da rimborsare generalmente viene calcolato al netto della rata successiva alla data della richiesta e può essere gravato di una penale da parte della banca o istituto di credito. La legge italiana stabilisce che tale penale non può superare il valore percentuale dell’1% del capitale residuo da rimborsare.

Se dunque, nel prospetto di estinzione anticipata troverete una percentuale maggiore, o troverete il calcolo della percentuale stessa sull’ammontare complessivo del finanziamento saprete che si tratta di una pratica fuori dalla legalità.

In alcuni casi, certe banche o istituti aggiungono alla percentuale dell’1% anche alcune spese accessorie che vanno a sommarsi al capitale totale da restituire.

Per completezza ricordiamo che visto che al momento di stipula del contratto di finanziamento, non è prevista l’opzione di estinzione anticipata, la penale dell’1% non è inserita nel valore percentuale del TAEG e comporterà dunque, nel caso in cui fosse applicata, un aumento del costo del presito stesso.

L’estinzione anticipata dei prestiti è nella grande maggioranza dei casi totale anche se non esisterebbe nessun impedimento di livello legale ad un estinzione parziale del capitale finanziato; generalmente sono le banche stesse a preferire una estinzione totale del prestito, in molti casi più difficoltosa e che può portare allo scoraggiamento del cliente rendendo un favore agli istituti che non hanno convenienza in senso economico nell’estinzione in via anticipata.